IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 43 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429; Visto l'art. 13 della legge n. 730/1983 concernente le modalita' di rendicontazione; Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, che dispone interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere incombenti pericoli per la pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che destina fondi per gli interventi previsti dalla citata legge 27 marzo 1987, n. 120; Viste le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che, fra l'altro, dettano norme in merito all'esclusione dell'istituto della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della protezione civile; Viste le ordinanze n. 498/FPC/ZA del 27 febbraio 1985, n. 987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 e n. 2086/FPC/ZA del 4 febbraio 1991, rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28 febbraio 1985, n. 128 del 4 giugno 1987 e n. 34 del 9 febbraio 1991 che, fra l'altro, stabiliscono i compensi da corrispondere ai soggetti incaricati delle funzioni di direttore lavori, ingegnere capo, collaudatore, progettista e contabilizzatore; Vista l'ordinanza n. 2242/FPC del 26 marzo 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1992, concernente misure dirette ad accelerare le procedure di approvazione dei progetti per l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo della protezione civile; Vista la nota del 5 dicembre 1992 del comune di Castell'Azzara, con la quale viene segnalato il grave dissesto in atto nella frazione Selvena e nel contempo viene richiesto un contributo di L. 993.203.080 relativo al primo stralcio di un progetto generale di L. 1.506.218.680 per il consolidamento e ripristino dell'area interessata; Visto il verbale di sopralluogo effettuato il 24 marzo 1992 dal Gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche, dal quale si evince uno stato di pericolo incombente per la pubblica incolumita' nella zona dell'ex campo sportivo che include nel suo coronamento l'abitato della frazione di Selvena; Considerata l'estrema limitatezza dei fondi disponibili per tali esigenze; Ravvisata, peraltro, la necessita' di eseguire gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumita' mediante la realizzazione delle opere previste dal comune di Castell'Azzara valutate in L. 800.000.000; Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente modalita' di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul "Fondo per la protezione civile"; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme procedurali di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 44, al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, ed all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149; Dispone: Art. 1. Per gli interventi di cui in premessa e' assegnato al comune di Castell'Azzara un contributo di lire 800 milioni. Detto contributo fa capo sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' sulla residua disponibilita' di cui alla legge 3 luglio 1991, n. 195, art. 6, comma 2.