IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto-legge 10 luglio  1982,  n.  428,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'art. 43 del decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 429;
  Visto l'art. 13 della legge n. 730/1983 concernente le modalita' di
rendicontazione;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  27 marzo 1987, n. 120, che dispone
interventi urgenti sul territorio nazionale per rimuovere  incombenti
pericoli  per  la  pubblica incolumita' dovuti a movimenti franosi in
atto ovvero a gravi dissesti idrogeologici;
  Visto l'art. 6, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991,  n.  142,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che
destina fondi per gli interventi previsti dalla citata legge 27 marzo
1987, n. 120;
  Viste  le ordinanze n. 596/FPC/ZA del 3 agosto 1985 e n. 987/FPC/ZA
del  20  maggio  1987,  rispettivamente  pubblicate  nella   Gazzetta
Ufficiale  n. 190 del 13 agosto 1985 e n. 128 del 4 giugno 1987, che,
fra l'altro, dettano norme  in  merito  all'esclusione  dell'istituto
della revisione prezzi per tutte le opere che gravano sul Fondo della
protezione civile;
  Viste   le  ordinanze  n.  498/FPC/ZA  del  27  febbraio  1985,  n.
987/FPC/ZA del 20 maggio 1987 e n. 2086/FPC/ZA del 4  febbraio  1991,
rispettivamente  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 51 del 28
febbraio 1985, n. 128 del 4 giugno 1987 e n. 34 del 9  febbraio  1991
che,  fra  l'altro,  stabiliscono  i  compensi  da  corrispondere  ai
soggetti incaricati delle funzioni  di  direttore  lavori,  ingegnere
capo, collaudatore, progettista e contabilizzatore;
  Vista  l'ordinanza  n. 2242/FPC del 26 marzo 1992, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n.  81  del  6  aprile  1992,  concernente  misure
dirette  ad  accelerare le procedure di approvazione dei progetti per
l'esecuzione di opere con onere a carico del Fondo  della  protezione
civile;
  Vista la nota del 5 dicembre 1992 del comune di Castell'Azzara, con
la  quale  viene  segnalato  il grave dissesto in atto nella frazione
Selvena  e  nel  contempo  viene  richiesto  un  contributo   di   L.
993.203.080  relativo al primo stralcio di un progetto generale di L.
1.506.218.680  per   il   consolidamento   e   ripristino   dell'area
interessata;
  Visto  il  verbale  di  sopralluogo effettuato il 24 marzo 1992 dal
Gruppo nazionale  difesa  catastrofi  idrogeologiche,  dal  quale  si
evince  uno  stato di pericolo incombente per la pubblica incolumita'
nella zona dell'ex campo sportivo che  include  nel  suo  coronamento
l'abitato della frazione di Selvena;
  Considerata  l'estrema  limitatezza  dei fondi disponibili per tali
esigenze;
  Ravvisata, peraltro, la necessita' di  eseguire  gli  interventi  a
salvaguardia  della  pubblica  incolumita'  mediante la realizzazione
delle opere previste dal comune  di  Castell'Azzara  valutate  in  L.
800.000.000;
  Visto  l'art.  13  della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente
modalita' di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari  dei
fondi stanziati a valere sul "Fondo per la protezione civile";
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n.  2440,
al  regio  decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni
ed integrazioni, alle norme procedurali di cui  alla  legge  1  marzo
1975,  n.  44,  al  decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1978, n. 509, ed all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  Per gli interventi di cui in premessa e'  assegnato  al  comune  di
Castell'Azzara un contributo di lire 800 milioni.
  Detto  contributo  fa  capo  sull'autorizzazione  di  spesa  di cui
all'art. 1 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  marzo  1987,  n.  120, e successive
modificazioni ed integrazioni, nonche' sulla  residua  disponibilita'
di cui alla legge 3 luglio 1991, n. 195, art. 6, comma 2.